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D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i. - PARTE 4a

PARTE QUARTA  "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

ART. 186 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 16/12/2010

ï Articolo 184

   

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali (art. 177 - 194)

Articolo 186

Terre e rocce da scavo

TESTO PREVIGENTE aggiornato al Dic. 2010

TESTO MODIFICATO/INTEGRATO DAL D.LGS n. 205/2010 in vigore dal 25.12.10

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.

L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".

 

1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  185,  le 

terre e rocce da scavo, anche di gallerie,  ottenute  quali

sottoprodotti, possono  essere  utilizzate  per  reinterri,

riempimenti, rimodellazioni e rilevati  purche': 

a)siano impiegate direttamente nell'ambito di  opere  o  interventi preventivamente individuati e definiti;

b)sin  dalla  fase  della produzione vi sia certezza  dell'integrale utilizzo;

c)l'utilizzo integrale della parte destinata a  riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita'  di  preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per  soddisfare i requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei  a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti ambientali qualitativamente  equantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove  sono  destinate ad essere utilizzate;

d)sia garantito un  elevato  livello di tutela ambientale;

e)sia accertato che  non  provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di  bonifica ai sensi del titolo  V  della  parte  quarta  del  presente decreto;  

f)le loro caratteristiche  chimiche e chimico-fisiche siano tali che il  loro  impiego  nel  sito prescelto non determini rischi  per  la  salute  e  per  la qualita' delle matrici ambientali  interessate  ed  avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna,  degli  habitat  e delle aree naturali protette. In  particolare  deve  essere dimostrato  che  il  materiale   da   utilizzare   non   e' contaminato con riferimento  alla  destinazione  d'uso  del medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale  con il sito di destinazione;

g)la certezza del loro  integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre  da  scavo  nei processi industriali come  sottoprodotti,  in  sostituzione dei materiali di cava, e'  consentito  nel  rispetto  delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga

nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'

sottoposte  a  valutazione  di  impatto  ambientale  o   ad

autorizzazione ambientale  integrata,  la  sussistenza  dei

requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale

deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di

norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che

e'   approvato   dall'autorita'   titolare   del   relativo

procedimento.  Nel  caso  in  cui  progetti  prevedano   il

riutilizzo delle  terre  e  rocce  da  scavo  nel  medesimo

progetto, i tempi dell'eventuale  deposito  possono  essere

quelli della realizzazione del  progetto  purche'  in  ogni

caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga

nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'

diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette  a  permesso

di  costruire  o  a  denuncia  di  inizio   attivita',   la

sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  1,  nonche'  i

tempi dell'eventuale deposito in attesa  di  utilizzo,  che

non possono superare un anno, devono  essere  dimostrati  e

verificati nell'ambito della procedura per il  permesso  di

costruire,  se  dovuto,  o  secondo  le   modalita'   della

dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).

4. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del

comma 2, ove la  produzione  di  terre  e  rocce  da  scavo

avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA

ne' a  permesso  di  costruire  o  denuncia  di  inizio  di

attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma  1,

nonche'  i  tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di

utilizzo,  che  non  possono  superare  un   anno,   devono

risultare  da  idoneo  allegato  al  progetto   dell'opera,

sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo,  qualora  non  utilizzate

nel rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo,

sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti  di

cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La  caratterizzazione  dei  siti  contaminati  e  di

quelli  sottoposti  ad   interventi   di   bonifica   viene

effettuata secondo le  modalita'  previste  dal  Titolo  V,

Parte quarta del presente decreto.  L'accertamento  che  le

terre e rocce da scavo  di  cui  al  presente  decreto  non

provengano da tali siti  e'  svolto  a  cura  e  spese  del

produttore   e   accertato   dalle   autorita'   competenti0

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora  ne siano

accertate le  caratteristiche  ambientali,  possono  essere

utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e  di

siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,

nella  loro  realizzazione  finale,  una   delle   seguenti

condizioni:

a) un  miglioramento  della  qualita' della copertura arborea o della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;

b) un  miglioramento delle condizioni ideologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,

i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre

sono equiparati alla disciplina  dettata per le terre  e

rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle

attivita' di lavorazione di pietre e marmi che presentano

le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  184-bis. Tali

residui,  quando  siano  sottoposti  a   un'operazione di

recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti  tecnici

per gli scopi specifici e rispettare i valori  limite, per

eventuali sostanze  inquinanti  presenti, previsti

nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo

conto di tutti i possibili effetti  negativi  sull'ambiente

derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.