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D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i. - PARTE 4a

PARTE QUARTA  "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

ART. 184 - CLASSIFICAZIONE

http://universo.initalia.biz

di isidoro bonfà

aggiornato al 16/12/2010

ï Articolo 183

 

ð ART. 186

Titolo I - Gestione dei rifiuti

Capo I - Disposizioni generali (art. 177 - 194)

Articolo 184

Classificazione

TESTO PREVIGENTE aggiornato al Dic. 2010

TESTO MODIFICATO/INTEGRATO DAL D.LGS n. 205/2010 in vigore dal 25.12.10

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/Ce ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000.

Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D alla Parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

 

              1. Ai  fini  dell'attuazione  della  parte  quarta  del
          presente  decreto  i  rifiuti  sono  classificati,  secondo
          l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,  secondo
          le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti  pericolosi
          e rifiuti non pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
              a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,  provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
              b) i rifiuti non pericolosi  provenienti  da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
              c)  i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento   delle
          strade; 
              d)  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o   provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
              e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali; 
              f)   i   rifiuti   provenienti   da    esumazioni    ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), e) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a) i rifiuti da attivita' agricole e  agro-industriali,
          ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo,  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
          184-bis; 
              c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
              d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
              e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
              f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
              g) i rifiuti derivanti dalla attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee  dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
              h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
              i) (soppressa) 
              l) (soppressa) 
              m) (soppressa) 
              n). 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione  di  cui  all'articolo  183.  Con  decreto  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  dalla  presente  disposizione,  possono
          essere  emanate  specifiche  linee  guida   per   agevolare
          l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta
          agli allegati D e I. 
              5-bis. I sistemi d'arma, i  mezzi,  i  materiali  e  le
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale  individuati  con  decreto  del
          Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali  e
          dei  rifiuti  e  la   bonifica   dei   siti   ove   vengono
          immagazzinati i citati materiali, sono  disciplinati  dalla
          parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
          definirsi  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  ed  il  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi  entro  il  31  dicembre  2008.  I  magazzini,  i
          depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
          i  medesimi  materiali  e  rifiuti   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni ed  ai  nulla  osta  previsti  dal  medesimo
          decreto interministeriale. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'articolo 193 e  l'obbligo  di  tenuta
          dei registri di cui all'art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in 
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.>>