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DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA TITOLO V |
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ALLEGATO 1: CRITERI GENERALI PER L’ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA
ALLEGATO 2: CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
ALLEGATO 3: CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA (D’URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI
ALLEGATO 4: CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE
ALLEGATO 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
Bonifica siti Inquinati |
ALLEGATO 1
CRITERI GENERALI PER L’ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA
(come modificato dal 2°Correttivo - D.Lgs n. 4/2008 )
PREMESSA
Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica. L’analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza.
L’articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il
primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre
svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di
contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui
quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di
analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle CSR, cioè
per definire in modo rigoroso e cautelativo per l’ambiente gli obiettivi di
bonifica aderenti alla realtà del sito, che rispettino i criteri di
accettabilità del rischio cancerogeno e dell’indice di rischio assunti nei punti
di conformità prescelti.
CONCETTI E PRINCIPI BASE
Nell’applicazione dell’analisi di rischio dei siti contaminati ed ai fini di una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere conto dei seguenti concetti:
la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche. Nella sua applicazione per definire gli obiettivi di risanamento è importante sottolineare che la probabilità non è legata all’evento di contaminazione (già avvenuto), quanto alla natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l’esposizione ad un certo contaminante, può avere sui ricettori finali.
Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una
particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta
che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, il principio della cautela
è intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di
sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.
L’individuazione e l’analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei
bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli
orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione
d’uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.
COMPONENTI DELL’ANALISI DI RISCHIO DA PARAMETRIZZARE
Sulla base della struttura del processo decisionale di “analisi di rischio”, indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti, vie e modalità di esposizione, ricettori finali.
Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la loro definizione ai fini
dei calcoli.
Contaminanti indice
Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta delle sostanze di
interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai calcoli di analisi di rischio.
La scelta dei contaminanti indice, desunti dai risultati della
caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:
§ Superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di fondo naturali.
§ Livelli di tossicità.
§ Grado di mobilità e persistenza nelle varie matrici ambientali
§ Correlabilità ad attività svolta nel sito
§ Frequenza dei valori superiori al CSC.
Sorgenti
Le indagini di caratterizzazione dovranno portare alla valutazione della geometria della sorgente: tale valutazione dovrà necessariamente tenere conto delle dimensioni globali del sito, in modo da procedere, eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per le caratteristiche idrogeologiche che per la presenza di sostanze contaminanti, da sottoporre individualmente ai calcoli di analisi di rischio.
In generale l’esecuzione dell’analisi di rischio richiede l’individuazione di
valori di concentrazione dei contaminanti rappresentativi in corrispondenza di
ogni sorgente di contaminazione (suolo superficiale, suolo profondo, falda)
secondo modalità e criteri che si diversificano in funzione del grado di
approssimazione richiesto.
Tale valore verrà confrontato con quello ricavato dai calcoli di analisi di
rischio, per poter definire gli interventi necessari. Salvo che per le
contaminazioni puntuali (hot-spots), che verranno trattate in modo puntuale,
tali concentrazioni dovranno essere di norma stabilite su basi statistiche
(media aritmetica, media geometrica, UCL 95% del valore medio).
Le vie e le modalità di esposizione
Le vie di esposizione sono quelle mediante le quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti.
Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la sorgente
di contaminazione; si ha una esposizione indiretta nel caso in cui il contatto
del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione
dello stesso e quindi avviene ad una certa distanza dalla sorgente.
Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri da introdurre
nei calcoli sono le seguenti:
- Suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1 metro di profondità).
- Suolo profondo (compreso fra la base del precedente e la massima profondità indagata).
- Aria outdoor (porzione di ambiente aperto, aeriforme, dove si possono avere evaporazioni di sostanze inquinanti provenienti dai livelli più superficiali).
- Aria indoor (porzione di ambiente aeriforme confinata in ambienti chiusi)
- Acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda).
Le modalità di esposizione attraverso le quali può avvenire il contatto tra l’inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:
- ingestione di acqua potabile.
- ingestione di suolo.
- contatto dermico.
- inalazione di vapori e particolato.
I recettori o bersagli della contaminazione
Sono i recettori umani, identificabili in residenti e/o lavoratori presenti nel
sito (on-site) o persone che vivono al di fuori del sito (off-site).
Di fondamentale importanza è la scelta del punto di conformità (soprattutto
quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio accettabile sia per le
sostanze cancerogene che non-cancerogene.
- punto di conformità per le acque sotterranee
Rappresenta il punto fra la sorgente ed il punto di esposizione, dove le concentrazioni delle sostanze contaminanti nelle acque sotterranee devono essere minori delle CSR calcolate con l’analisi di rischio. Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità' pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti puo' risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa. (nota: modifica ex D.Lgs n. 4/2008)
Tale punto non può essere preso in modo generalizzato, dipendendo dalle caratteristiche del sito e dalla destinazione d’uso delle aree interessate secondo i vigenti strumenti urbanistici. Esso dovrà essere necessariamente al di fuori del sito contaminato, indicativamente ad una distanza variabile tra 50 e 500 metri dalla sorgente di contaminazione.
- criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell’indice di rischio
Si propone 1x10-5 come valore di rischio incrementale accettabile nel corso
della vita come obiettivo di bonifica nei riguardi delle sostanze cancerogene,
mentre per le sostanze non cancerogene si propone il criterio universalmente
accettato del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI)
definita per la sostanza. (< 1).
1x10-6 come valore di
rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5
come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze
cancerogene, mentre per le sostanze non cancerogene si applica il criterio del
non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per
la sostanza (Hazard Index complessivo 1).
PROCEDURE DI CALCOLO E STIMA DEL RISCHIO
Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio, data l’importanza della definizione dei livelli di bonifica (CSR), dovranno essere condotte mediante l’utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104, di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati.
PROCEDURA DI VALIDAZIONE
Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte degli enti di controllo e’ necessario avere la piena rintracciabilità dei dati di input con relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli.
Gli elementi più importanti sono di seguito riportati:
§ Criteri di scelta dei contaminanti indice.
§ Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione con percorsi di esposizione e punti di conformità.
§ Procedure di calcolo utilizzate.
§ Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di input degli algoritmi di calcolo.
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ALLEGATO 2
CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
PREMESSA
La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.
Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende quindi l’intero processo
costituito dalle seguenti fasi:
1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito.
2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti.
4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.
5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.
6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio- calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1.
La Caratterizzazione ambientale, sarà avviata successivamente alla approvazione da parte delle Autorità Competenti del Piano di indagini di cui al punto 1 e si riterrà conclusa con l’approvazione, in unica soluzione, da parte delle Autorità Competenti dell’intero processo sopra riportato, al termine delle attività di cui al punto 5 nel caso di non superamento delle CSC e al termine dell’attività di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle suddette concentrazioni.
Nella fase di attuazione dell’intero processo, l’Autorità competente potrà
richiedere al Proponente stati di avanzamento dei lavori per ognuna delle fasi
sopra riportate, rilasciando eventuali prescrizioni per ognuna delle fasi di cui
sopra in un’unica soluzione. Per i Siti di interresse nazionale, i tempi e le
modalità di approvazione delle fasi di cui sopra potranno essere disciplinate
con appositi Accordi di Programma.
Il presente documento fa riferimento ai siti potenzialmente contaminati che non
rientrano nella fattispecie a cui si applicano le procedure semplificate
dell’Allegato 4.
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE
DELLO STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO
Tale fase si attua attraverso:
1. Raccolta dei dati esistenti ed elaborazione del Modello Concettuale Preliminare
2. Elaborazione del Piano di Investigazione Iniziale comprendente: indagini, campionamenti e analisi da svolgere mediante prove in sito ed analisi di laboratorio
3. Ogni altra indagine, campionamento e analisi finalizzati alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee
Modello concettuale preliminare
Il modello concettuale preliminare è realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell’inizio del Piano di investigazione, nonché di eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito. Con il modello concettuale preliminare vengono infatti descritte: caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti della contaminazione; estensione, caratteristiche e qualità preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza dell’attività esistente o passata svolta sul sito; potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati. Tale modello deve essere elaborato prima di condurre l’attività di campo in modo da guidare la definizione del Piano di investigazione.
Parte integrante e fondamentale del modello concettuale del sito è la definizione preliminare, sulla base delle informazioni storiche a disposizione, delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione.
Per la redazione del Modello Concettuale preliminare dovranno essere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito, prima dell’attuazione del piano di indagini.
Piano di indagini
Il piano di indagini dovrà contenere la dettagliata descrizione delle attività che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito. Il Proponente dovrà includere in tale documento le specifiche tecniche per l’esecuzione delle attività (procedure di campionamento, le misure di campo, modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche analitiche, ecc. ) che una volta approvate dalle Autorità Competenti, prima dell’inizio dei lavori, costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.
Le fonti potenziali di inquinamento sono definite sulla base del Modello Concettuale Preliminare del sito e comprendono: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi, tubazioni e fognature, ecc...
Le indagini avranno l’obiettivo di:
- verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee; definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento; delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti;
- individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori;
- ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del sito;
- ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l'analisi di rischio sito specifica;
- individuare i possibili ricettori.
A tal fine devono essere definiti:
- l’ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere, sia di tipo diretto, quali sondaggi e piezometri, sia indiretto, come i rilievi geofisici;
- il piano di campionamento di suolo, sottosuolo, rifiuti e acque sotterranee;
- il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche;
- la profondità da raggiungere con le perforazioni, assicurando la protezione degli acquiferi profondi ed evitando il rischio di contaminazione indotta dal campionamento ;
- le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati.
Ubicazione dei punti di campionamento
L’ubicazione dei punti di campionamento deve essere stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi indicati nei criteri generali. Per ogni matrice ambientale investigata (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) si possono presentare due principali strategie per selezionare l’ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo:
1. la scelta è basata sull’esame dei dati storici a disposizione e su tutte le informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate nel suddetto modello in termini di presenza, estensione e potenziale diffusione della contaminazione; questa scelta è da preferirsi per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree più vulnerabili e delle più probabili fonti di contaminazione [“ubicazione ragionata”]
2. la scelta della localizzazione dei punti è effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio campionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale; questa scelta è da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell’area o la scarsità di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle più probabili fonti di contaminazione [“ubicazione sistematica”]
A seconda della complessità del sito, i due approcci di cui sopra possono essere
applicati contemporaneamente in funzione del differente utilizzo delle aree del
sito. In particolare, nella scelta dei punti di indagine si terrà conto della
diversità tra aree dismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti,
collocando i punti di campionamento in corrispondenza dei punti di criticità,
valutando nel contempo la configurazione impiantistica e lo schema dei relativi
sottoservizi.
Oltre ai criteri di cui sopra, l’applicazione di tecniche indirette di indagine,
la dove applicabili (analisi del gas interstiziale del suolo, indagini
geofisiche indirette, ecc.), potrà essere utilizzata al fine di determinare una
migliore ubicazione dei punti di indagine diretta (prelievi di terreno e acqua)
ed ottenere una maggiore copertura areale delle informazioni. In tal caso il
proponente potrà presentare un piano di indagini per approfondimenti successivi
utilizzando le indagini indirette per formulare il modello concettuale
preliminare del sito e concordando con le Autorità competenti modalità di
discussione ed approvazione degli stati di avanzamento delle indagini. In tal
caso il piano di indagini dovrà contenere una dettagliata descrizione della
validità e della applicabilità delle tecniche di indagine indirette utilizzate.
Al fine di conoscere la qualità delle matrici ambientali (valori di fondo)
dell’ambiente in cui è inserito il sito potrà essere necessario prelevare
campioni da aree adiacenti il sito. Tali campioni verranno utilizzati per
determinare i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna
delle componenti ambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di
campionamento di suoli, la profondità ed il tipo di terreno da campionare deve
corrispondere, per quanto possibile, a quelli dei campioni raccolti nel sito.
Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare
La selezione dei parametri dovrà avvenire essenzialmente sulla base seguente processo:
Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel caso di un’area industriale dimessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica; prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali, eventuali analisi esistenti, etc.), per la definizione di un “set standard” di analiti (sia per le analisi dei terreni sia per quelle delle acque sotterranee) concettualmente applicabile, nel corso delle indagini, alla generalità delle aree di interesse.
Esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale pericolosità delle sostanze individuate nel “set standard” di analiti di cui al punto precedente per eseguire solo su queste la caratterizzazione completa di laboratorio;
Nei punti distanti dalle possibili sorgenti di contaminazione si potrà inoltre selezionare un numero limitato di parametri indicatori, scelti sulla base della tossicità e mobilità dei contaminanti e dei relativi prodotti di trasformazione.
Il percorso logico di cui sopra dovrà essere validato prima dell’inizio dei
lavori con l’approvazione del Piano di Indagini presentato dal proponente. Si
potrà valutare la possibilità e l’opportunità di modulare il piano analitico in
funzione delle peculiarità delle varie sub aree di interesse, individuando set
specifici.
Modalità di esecuzione sondaggi e piezometri
I sondaggi saranno eseguiti, per quanto possibile, mediante carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento.
I sondaggi da attrezzare a piezometro saranno realizzati, per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo.
Campionamento terreni e acque sotterranee
Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con verbali quotidiani.
Dovrà inoltre essere riportato l’elenco e la descrizione dei materiali e delle principali attrezzature utilizzati.
Il piano di indagini dovrà contenere una dettagliata descrizione delle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, le misure da effettuare in campo, le modalità di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, che una volta approvate dalle Autorità Competenti, prima dell’inizio dei lavori, costituiranno l’unico protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito.
Ogni campione è suddiviso in due aliquote, una per l’analisi da condurre ad opera dei soggetti privati, una per archivio a disposizione dell’ente di controllo.
L’eventuale terza aliquota, quando richiesta, sarà confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell’ente di controllo, sigillando il campione che verrà firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. La copia di archivio verrà conservata a temperatura idonea, sino all’esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell’ente di controllo preposto.
Terreni
I criteri che devono essere adottati nella formazione di campioni di terreno che si succedono lungo la colonna di materiali prelevati sono:
- ottenere la determinazione della concentrazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico;
- prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per sondaggio, materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche. Analisi di campo e analisi semiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa) potranno essere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campioni e per ottenere una maggiore estensione delle informazioni sulla verticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie sono formati per spessori superiori ai 50 cm.
Per corrispondere ai criteri indicati, da ciascun sondaggio i campioni dovranno essere formati distinguendo almeno:
- campione 1: da 0 a –1 metro dal piano campagna;
- campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.
Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura,
la caratterizzazione del terreno sarà concentrata sulla zona insatura. Quando il
campionamento dei terreni è specificatamente destinato a composti volatili, non
viene previsto il campionamento in doppia aliquota.
Il campione dovrà essere formato immediatamente a seguito dell’estrusione del
materiale dal carotiere in quantità significative e rappresentative. Un apposito
campione dovrà essere prelevato nel caso in cui si debba provvedere alla
classificazione granulometrica del terreno.
Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, si procederà al prelievo e all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio.
I sondaggi, dopo il prelievo dei campioni di terreno, saranno sigillati con riempimento dall’alto o iniezione di miscele bentonitiche dal fondo.
Acque sotterranee
Ai fini del presente documento si intende rappresentativo della composizione delle acque sotterranee il campionamento dinamico.
Qualora debba essere prelevata solamente la fase separata di sostanze non miscibili oppure si sia in presenza di acquiferi poco produttivi, può essere utilizzato il campionamento statico.
Qualora sia rinvenuto nei piezometri del prodotto surnatante in fase libera, occorrerà provvedere ad un campionamento selettivo del prodotto; sui campioni prelevati saranno condotti i necessari accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne se possibile l’origine.
Metodiche analitiche
Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell’inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto.
Analisi chimica dei terreni
Ai fini di ottenere l’obiettivo di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente
riconosciute, tali da garantire l’ottenimento di valori 10 volte inferiori
rispetto ai valori di concentrazione limite.
Analisi chimica delle acque
Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l’ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
Attività di controllo
Le attività di controllo da parte della Pubblica Autorità sarà soprattutto qualitativo e potrà essere realizzato durante lo svolgimento delle attività di campo, attraverso la verifica dell’applicazione delle specifiche definite nel Piano di Indagini. Le attività di campo, saranno descritte e cura del responsabile del sito, con la redazione del Giornale dei Lavori, che sarà verificato e validato dai Responsabili degli Enti preposti al controllo.
Le attività di controllo da parte degli enti preposti, potrà essere realizzato durante lo svolgimento delle analisi di laboratorio, seguendone le diverse fasi.
I Responsabili degli Enti preposti al controllo, potranno pertanto verificare, attraverso un sistema di controllo qualità, la corretta applicazione :
- delle metodiche analitiche;
- dei sistemi utilizzati;
- del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio.
Tutte le fasi operative di laboratorio, comprese le attività di controllo degli
Enti preposti, saranno descritte nel giornale lavori di laboratorio, che potrà
essere verificato e validato dai Responsabili degli stessi Enti.
La validazione dell’intero percorso analitico, dal prelievo dal campione alla restituzione del dato, potrà essere eseguita dagli Enti di Controllo, attraverso l’approvazione dei certificati analitici.
ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE
Sulla base dei risultati del Piano di Indagini eseguito in conformità con le specifiche in esso contenute, il Proponente potrà procedere, se ritenuto necessario, alla predisposizione di indagini integrative mirate alla migliore definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito.
Per indagini integrative si intendono quindi tutte le indagini mirate alla definizione dei parametri sito specifici necessari per l’applicazione dell’analisi di rischio ed eventualmente alla migliore calibrazione dei modelli di calcolo impiegati, che non sia stato possibile caratterizzare con le indagini iniziali.
Tali indagini possono includere: campionamenti e analisi di terreno e acque sotterranee con le modalità riportate ai paragrafi precedenti; prove specifiche per verificare la stabilità e la mobilità dei contaminanti (test di permeabilità, test di cessione, ecc.); prove e test in sito per verificare la naturale attenuazione dei contaminanti nel terreno e nelle acque sotterranee.
Tutte le indagini integrative proposte saranno dettagliatamente descritte e motivate in un documento tecnico che sarà presentato dal Proponente, prima dell’inizio dei lavori, alla Autorità Competenti, per eventuali prescrizioni.
RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO
Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della contaminazione nel sito.
L'obiettivo è quello di raccogliere e rappresentare tutti gli elementi che
servono a definire: l'estensione dell'area da bonificare; i volumi di suolo
contaminato; le caratteristiche rilevanti dell'ambiente naturale e costruito; il
grado di inquinamento delle diverse matrici ambientali.
L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere l'incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione standard per ogni valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili, dovrà essere stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si intendono adottare per il campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e di acqua.
Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle analisi
devono essere riportati i metodi e calcoli statistici adottati nell'espressione
dei risultati e della deviazione standard.
I risultati delle attività di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono
essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche
e cartografiche, tra cui devono essere realizzate:
- carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche;
- carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento;
- carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei punti di misura;
- carte di rappresentazione della contaminazione.
In particolare, carte di rappresentazione della isoconcentrazione dei
contaminanti (es. curve di isoconcentrazione) potranno essere utilizzate
principalmente per le acque sotterranee e applicate alla contaminazione del
terreno qualora le condizioni di omogeneità del sottosuolo lo consentano.
Per i Siti di Interesse nazionale, potrà essere realizzata una banca-dati
informatizzata collegata ad un Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS) per
permettere la precisa archiviazione di tutti dati relativi al sito e dei
risultati di ogni tipo di investigazione.
ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO
L’elaborazione di un Modello Concettuale Definitivo del sito è mirata alla rappresentazione dell’interazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo, ricostruita e rappresentata conformemente al paragrafo precedente, e l’ambiente naturale e/o costruito.
Il Modello Concettuale costituisce pertanto la base per l’applicazione dell’Analisi di Rischio che dovrà verificare gli scenari di esposizione in esso definiti.
Il Modello Concettuale Definitivo include:
• le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti della contaminazione (attive, non attive, in sicurezza, ecc.);
• grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato; a tale fine dovranno essere individuati dei parametri specifici di rappresentazione (ad esempio; concentrazione media della sorgente secondaria di contaminazione);
• percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati nello scenario attuale (siti in esercizio) o nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell’area).
Informazioni di dettaglio sulla formulazione del Modello Concettuale Definitivo
ai fini dell’applicazione dell’Analisi di Rischio sono riportate nell’Allegato
1. In particolare, nel caso di siti in esercizio, il modello concettuale dovrà
inoltre includere tutte le informazioni necessarie per stabilire le priorità di
intervento per la eventuale verifica delle sorgenti primarie di contaminazione e
la messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo.
Parte integrante del modello concettuale del sito è la definizione del modello
idrogeologico dell’area che descrive in dettaglio le caratteristiche
idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili
veicoli della contaminazione.
IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI
Fatto salvo quanto previsto per i casi in cui si applicano le procedure semplificate di cui in Allegato 4, la Caratterizzazione del sito si riterrà conclusa con la definizione da parte del Proponente e l’approvazione da parte delle Autorità Competenti, dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee mediante l’applicazione dell’analisi di rischio secondo quanto previsto dall’Allegato 1.
L’Analisi di Rischio dovrà essere sviluppata verificando i percorsi di esposizione attivi individuati dal Modello Concettuale di cui al paragrafo precedente.
Bonifica siti Inquinati |
ALLEGATO 3
CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE E L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA (D’URGENZA, OPERATIVA O
PERMANENTE), NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE D’INTERVENTO A
COSTI SOPPORTABILI
Premessa
Il presente allegato si propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione che nell’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza d’urgenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, nonché degli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo.
Sono presentate, quindi, le diverse opzioni da prendere in considerazione sia
per pervenire ad un’effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia
per conseguire un’efficace azione di protezione delle matrici ambientali
influenzate dagli effetti del sito, mediante la messa in sicurezza dello stesso,
qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, ovvero non
sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle
attività produttive.
Per i siti “in esercizio”, infatti, laddove un intervento di bonifica intensivo
comporterebbe delle limitazioni se non l’interruzione delle attività di
produzione, il soggetto responsabile dell’inquinamento o il proprietario del
sito può ricorrere, in alternativa, ad interventi altrettanto efficaci di messa
in sicurezza dell’intero sito, finalizzati alla protezione delle matrici
ambientali sensibili mediante il contenimento degli inquinanti all’interno dello
stesso, e provvedere gradualmente all’eliminazione delle sorgenti inquinanti
secondarie in step successivi programmati, rimandando la bonifica alla
dismissione delle attività.
Le modalità di gestione dei rifiuti e delle acque di scarico, o meglio, gli
accorgimenti tecnici che possono essere previsti e progettati per evitare la
produzione di rifiuti (per es. il riutilizzo delle acque e dei terreni) incidono
in maniera determinante sui costi di un intervento a parità di obiettivi di
bonifica o di messa in sicurezza da raggiungere.
Tale situazione è particolarmente rilevante nel caso di siti in esercizio.
Criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza
Interventi di bonifica
La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1.
Interventi di messa in sicurezza
Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con i recettori ambientali circostanti.
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso
accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione
(messa in sicurezza d’urgenza), ovvero di continuità e compatibilità con
le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio (messa in sicurezza
operativa), ovvero di definitività nei casi in cui, nei siti non interessati
da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione
degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi
sopportabili di cui al presente allegato (messa in sicurezza permanente).
La messa in sicurezza di un sito inquinato è comprensiva delle azioni di
monitoraggio e controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni
adottate ed il mantenimento dei valori di concentrazione degli inquinanti nelle
matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia di rischio (CSR).
Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti
secondo i seguenti criteri tecnici generali:
a) privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti;
b) privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato;
c) privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchino le sostanze inquinanti in composti chimici stabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli pesanti).
a) privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento;
b) prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate;
c) privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
e) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;
f) adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area.
g) per la messa in sicurezza privilegiare gli interventi che permettano il trattamento in situ ed il riutilizzo industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle acque estratte dal sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti prodotti e della loro pericolosità;
h) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da questo influenzato;
i) evitare ogni possibile peggioramento dell’ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare.
Nel progetto relativo agli interventi da adottare si dovrà presentare, infatti,
una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento
applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche
dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali,
concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante
degli interventi; questa analisi deve essere corredata da un'analisi dei costi
delle diverse tecnologie.
Le alternative presentate dovranno permettere di comparare l'efficacia delle tecnologie anche in considerazione delle risorse economiche disponibili per l’esecuzione degli interventi.
Nel progetto si dovrà inoltre indicare se, qualora previste, si dovrà procedere alla rimozione o al mantenimento a lungo termine delle misure di sicurezza, e dei relativi controlli e monitoraggi.
Messa in sicurezza d'urgenza
Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente.
Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza devono essere attuati
tempestivamente a seguito di incidenti o all'individuazione di una chiara
situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute
umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni
mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e
l'ambiente circostante. Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono
definiti in base ad ipotesi cautelative.
Di seguito vengono riportate le principali tipologie di interventi di messa in
sicurezza d’urgenza:
- rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
- pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
- installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza; - installazione di trincee drenanti di recupero e controllo; - costruzione o stabilizzazione di argini;
- copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
- rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.
In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d’urgenza sono previste
attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare il permanere nel
tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute
pubblica.
Messa in sicurezza operativa
Gli interventi di messa in sicurezza operativa si applicano ai siti contaminati in cui siano presenti attività produttive in esercizio.
Tali interventi sono finalizzati a minimizzare o ridurre il rischio per la
salute pubblica e per l’ambiente a livelli di accettabilità attraverso il
contenimento degli inquinanti all’interno dei confini del sito, alla protezione
delle matrici ambientali sensibili, e alla graduale eliminazione delle sorgenti
inquinanti secondarie mediante tecniche che siano compatibili col proseguimento
delle attività produttive svolte nell’ambito del sito.
Gli interventi di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da idonei
sistemi di monitoraggio e controllo atti a verificare l’efficacia delle misure
adottate e il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del
rischio.
E’ opportuno progettare tali interventi dopo aver eseguito la caratterizzazione
ambientale del sito, finalizzata ad un’analisi di rischio sito-specifica.
Devono pertanto essere acquisite sufficienti informazioni sulla contaminazione
presente, sulle caratteristiche degli acquiferi sottostanti e delle altre
possibili vie di migrazione degli inquinanti, sui possibili punti di
esposizione, e sui probabili bersagli ambientali ed umani.
Nelle operazioni di messa in sicurezza devono essere privilegiate le soluzioni
tecniche che consentano di minimizzare la produzione di rifiuti e pertanto
favoriscano:
- il trattamento on-site ed il riutilizzo del terreno eventualmente estratto dal sottosuolo;
- il riutilizzo nel sito come materiali di riempimento anche dei materiali eterogenei e di risulta;
- la reintroduzione nel ciclo di lavorazione delle materie prime recuperate;
- il risparmio idrico mediante il riutilizzo industriale delle acque emunte dal sottosuolo;
Le misure di messa in sicurezza operativa si distinguono in:
- mitigative;
- di contenimento.
Misure mitigative
Per misure mitigative della messa in sicurezza operativa si intendono gli interventi finalizzati ad isolare, immobilizzare, rimuovere gli inquinanti dispersi nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee.
Esse sono attuate in particolare con:
- sistemi fissi o mobili di emungimento e recupero con estrazione monofase o plurifase;
- trincee drenanti;
- sistemi di ventilazione del sottosuolo insaturo e degli acquiferi ed estrazione dei vapori;
- sistemi gestionali di pronto intervento in caso di incidente che provochi il rilascio di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, corpi idrici;
Misure di contenimento
Esse hanno il compito di impedire la migrazione dei contaminanti verso ricettori ambientali sensibili, quali acque superficiali e sotterranee. Esse sono generalmente applicate in prossimità dei confini del sito produttivo.
Esse si dividono in:
- misure di sbarramento passive di natura fisica o statica;
- misure di sbarramento attive di natura idraulica o dinamica;
- misure di sbarramento reattive di natura chimica.
Tra le prime si possono elencare:
- barriere o diaframmi verticali in acciaio o in altri materiali impermeabili; essi possono essere realizzati mediante infissione, escavazione, gettiniezione, iniezione, congelamento, miscelazione in situ, o misti di due o più delle precedenti tipologie;
- sistemi di impermeabilizzazione sotterranei e di immobilizzazione degli inquinanti.
Tra le misure attive e di natura idraulica vi sono:
- sbarramenti realizzati con pozzi di emungimento con pompaggio adeguato ad intercettare il flusso di sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee;
- trincee di drenaggio delle acque sotterranee possibilmente dotate di sistemi di prelievo di acque contaminate;
- sistemi idraulici di stabilizzazione degli acquiferi sotterranei;
Le misure di sbarramento di tipo reattivo operano l’abbattimento delle
concentrazioni degli inquinanti nelle acque di falda mediante sistemi costituiti
da sezioni filtranti in cui vengono inserirti materiali in grado di degradare i
contaminanti (barriere reattive permeabili).
Bonifica e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente
Tali tipologie possono considerarsi come interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.
La definizione e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in
sicurezza permanente devono essere precedute da un'accurata attività di
caratterizzazione del sito inquinato e dell'area soggetta agli effetti
dell'inquinamento presente nel sito, sulla base dei criteri di cui all’Allegato
2.
Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un’analisi di rischio condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all’Allegato 1, e devono tener conto della specifica destinazione d’uso prevista.
La scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di valutazione
dei benefici ambientali e della sostenibilità dei costi delle diverse tecniche
applicabili, secondo i criteri di seguito, anche in relazione alla destinazione
d’uso del sito.
La definizione di un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e
ripristino ambientale di un sito inquinato può essere schematizzata in questo
modo:
- definizione della destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti urbanistici;
- acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, dell'ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri definiti nell’Allegato 2;
- definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell’Allegato 1, e selezione della tecnica di bonifica.
- selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell’Allegato 1;
- selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;
- studio della compatibilità ambientale degli interventi;
- definizione dei criteri di accettazione dei risultati;
- controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza,
- definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all'uso del sito.
Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia
di intervento definisce:
- interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
- interventi ex situ on-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo;
- interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.
Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente dovrà
valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione in termini
di:
- raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o di concentrazioni soglia di rischio (CSR) in caso di intervento di bonifica;
- efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente, in particolare di quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno dell’area oggetto dell’intervento;
- efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza permanente, sia durante l'esecuzione che al termine delle attività di bonifica e ripristino ambientale o della messa in sicurezza permanente.
Protezione dei lavoratori
L'applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi.
Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze
pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i
pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase
operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il
piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di protezione dei lavoratori.
Monitoraggio
Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate nel corso e al termine di tutte le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato, al fine di verificare l'efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
In particolare:
- al termine delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza e operativa;
- a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza a valle della bonifica, per verificare che: i valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai livelli di concentrazione residui accettati in fase di progettazione; non siano in atto fenomeni di migrazione dell'inquinamento; sia tutelata la salute pubblica;
- nel corso delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente per verificare la congruità con i requisiti di progetto;
- a seguito del completamento delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante un congruo periodo di tempo, l’efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza.
Criteri generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi
batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo
a) L'uso di inoculi costituiti da microrganismi geneticamente modificati (MGM) negli interventi di bonifica biologica di suolo, sottosuolo, acque sotterranee o superficiali è consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente chiusi, di seguito indicati come bioreattori. Per bioreattori si intendono strutture nelle quali è possibile isolare completamente dall'ambiente esterno le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria. In questo caso, le reazioni biologiche avvengono all'interno di contenitori le cui vie di ingresso (per l'alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo e lo scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio di agenti biologici nell'ambiente circostante.
b) Nei casi previsti in a) è consentito l'impiego di soli MGM appartenenti al Gruppo 1 di cui alla direttiva 90/219/CEE, recepita col D.Lgs. 3 marzo 1993, con emendamenti introdotti dalla Direttiva 94/51/CEE.
c) Il titolare dell'intervento di bonifica che intenda avvalersi di MGM, limitatamente a quanto specificato al capoverso a) deve inoltrare documentata richiesta al Ministero dell'ambiente (o ad altra autorità competente da designarsi), fornendo le informazioni specificate nell'allegato VB della succitata direttiva. L'impiego di MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi può avvenire solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente, la quale è obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall'inoltro della richiesta da parte del titolare dell'intervento di bonifica.
d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in bioreattore, le matrici, prima di una eventuale ricollocazione nella giacitura originaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire una diffusa ricolonizzazione da parte di comunità microbiche naturali, in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori < 10³ UFC (unità formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua sottoposti a trattamento di bonifica.
e) Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l'uomo, gli animali e le piante.
Migliori tecniche disponibili (BAT)
Principi generali e strumenti per la selezione delle migliori tecniche
disponibili (BAT)
La scelta della migliore tra le possibili tipologie di intervento descritte nei
paragrafi precedenti applicabile in un determinato caso di inquinamento di un
sito comporta il bilanciamento di vari interessi in presenza di numerose
variabili, sia di ordine generale che soprattutto sito-specifiche, quali in
particolare:
- il livello di protezione dell’ambiente che sarebbe desiderabile conseguire;
- l’esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di conseguire e mantenere nel tempo detti livelli di protezione;
- l’entità dei costi di progettazione, realizzazione, gestione monitoraggio, etc. da sostenere nelle varie fasi dell’intervento.
La formulazione più evoluta cui deve ispirarsi tale bilanciamento di interessi è
data dalla definizione di “migliori tecniche disponibili”, contenuta nella
Direttiva 96/61/CE, recepita nel nostro ordinamento, che per la
prevenzione ed il controllo integrati dell’inquinamento di talune categorie di
impianti considera tale “la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori
limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo
complesso”. E specifica che si intende per
- «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
- «disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Strumenti di supporto nel processo decisionale che porta alla scelta
sito-specifica della “migliore tecnica disponibile” da adottare sono costituiti
dalle metodiche di analisi costi - efficacia e/o costi – benefici.
Bonifica siti Inquinati |
ALLEGATO 4
CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE
PREMESSA
Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri.
CRITERI GENERALI
Il principio che guida gli interventi si basa sulla semplificazione delle procedure amministrative da seguire nel caso di superamento delle CSC nei casi di cui al punto precedente.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il responsabile deve effettuare una comunicazione di potenziale contaminazione di sito con le seguenti modalità:
1.
Comunicazione a Comune, Provincia e Regione territorialmente competente, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle soglie di contaminazione CSC;
2.
-1° caso
Qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC, la comunicazione di cui al punto precedente sarà aggiornata, entro trenta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati ed eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento con annullamento della comunicazione.
- 2°caso
Qualora invece oltre agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza siano necessari interventi di bonifica, il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:
a) Bonifica riportando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di contaminazione CSC (senza effettuare l’analisi di rischio).
b) Bonifica portando i valori di contaminazione del sito ai livelli di soglia di rischio CSR effettuando l’analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all’allegato 1.
In entrambi i casi verrà presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che comprenderà:
1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite,
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente,
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:
a) dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;
oppure
b) dell’analisi di rischio sito-specifica di cui all’allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.
Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti,
entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli
interventi di bonifica.
- 3° caso
Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvederà alla presentazione alle autorità competenti entro novembre di un unico progetto di bonifica che comprenderà:
1) la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite,
2) gli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente,
3) la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell’analisi di rischio sito-specifica di cui all’allegato 1 per portare la contaminazione ai valori di CSR.
Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell’esecuzione degli interventi di bonifica.
4.
notifica di ultimazione interventi per richiesta di certificazione da parte dell’autorità competente.
Procedure Tecniche e Operative
Attività di Messa in sicurezza d’urgenza
Le attività di messa in sicurezza d’urgenza vengono realizzate a partire dalla
individuazione della sorgente di contaminazione, allo scopo di evitare la
diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate; tali attività
possono essere sostitutive degli interventi di bonifica qualora si dimostri che
tramite gli interventi effettuati non sussista più il superamento delle CSC.
Le attività di messa in sicurezza d’urgenza vanno in deroga a qualsiasi
autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessario per lo
svolgimento delle attività inerenti l’intervento.
Caratterizzazione del sito
Per la caratterizzazione del sito valgono i criteri generali di cui all’allegato
2 viste le ridotte dimensioni dei siti oggetto della procedura, si definisce
essere 3 il numero minimo di perforazioni da attrezzare eventualmente a
piezometro qualora si supponga una contaminazione della falda.
A integrazione delle indagini dirette posso essere previste indagini indirette
(rilievi geofisici, soil gas survey, etc. ) al fine di ottenere un quadro
ambientale più esaustivo. Non è richiesta la elaborazione di un GIS/SIT.
Analisi di rischio sito–specifica (casi 2 b e 3 di cui al punto
precedente)
I risultati della caratterizzazione serviranno alla definizione del Modello
Concettuale Definitivo; tale strumento sarà la base per la costruzione e la
esecuzione dell’analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui in
Allegato 1.
Bonifica (casi 2 a e b , 3 di cui al punto precedente)
Ove dall’indagine di caratterizzazione e successivamente dall’analisi di rischio
emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica del sito, gli stessi
verranno realizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
La scelta della tecnologia da applicare al caso specifico di inquinamento deve
scaturire da un processo decisionale nel quale devono essere presi in
considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli economici.
Bonifica siti Inquinati |
ALLEGATO 5
Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle
acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo
riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare
|
|
A |
B |
Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale(mg kg-1 espressi come ss) |
Siti ad uso Commerciale e Industriale(mg kg-1 espressi come ss) |
||
|
Composti inorganici |
|
|
1 |
Antimonio |
10 |
30 |
2 |
Arsenico |
20 |
50 |
3 |
Berillio |
2 |
10 |
4 |
Cadmio |
2 |
15 |
5 |
Cobalto |
20 |
250 |
6 |
Cromo totale |
150 |
800 |
7 |
Cromo VI |
2 |
15 |
8 |
Mercurio |
1 |
5 |
9 |
Nichel |
120 |
500 |
10 |
Piombo |
100 |
1000 |
11 |
Rame |
120 |
600 |
12 |
Selenio |
3 |
15 |
13 |
|
1 |
350 |
14 |
Tallio |
1 |
10 |
15 |
Vanadio |
90 |
250 |
16 |
Zinco |
150 |
1500 |
17 |
Cianuri (liberi) |
1 |
100 |
18 |
Fluoruri |
100 |
2000 |
|
Aromatici |
|
|
19 |
Benzene |
0.1 |
2 |
20 |
Etilbenzene |
0.5 |
50 |
21 |
Stirene |
0.5 |
50 |
22 |
Toluene |
0.5 |
50 |
23 |
Xilene |
0.5 |
50 |
24 |
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) |
1 |
100 |
|
Aromatici policiclici(1) |
|
|
25 |
Benzo(a)antracene |
0.5 |
10 |
26 |
Benzo(a)pirene |
0.1 |
10 |
27 |
Benzo(b)fluorantene |
0.5 |
10 |
28 |
Benzo(k,)fluorantene |
0.5 |
10 |
29 |
Benzo(g, h, i,)terilene |
0.1 |
10 |
30 |
Crisene |
5 |
50 |
31 |
Dibenzo(a,e)pirene |
0.1 |
10 |
32 |
Dibenzo(a,l)pirene |
0.1 |
10 |
33 |
Dibenzo(a,i)pirene |
0.1 |
10 |
34 |
Dibenzo(a,h)pirene. |
0.1 |
10 |
35 |
Dibenzo(a,h)antracene |
0.1 |
10 |
36 |
Indenopirene |
0.1 |
5 |
37 |
Pirene |
5 |
50 |
38 |
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) |
10 |
100 |
|
Alifatici clorurati cancerogeni (1) |
|
|
39 |
Clorometano |
0.1 |
5 |
40 |
Diclorometano |
0.1 |
5 |
41 |
Triclorometano |
0.1 |
5 |
42 |
Cloruro di Vinile |
0.01 |
0.1 |
43 |
1,2-Dicloroetano |
0.2 |
5 |
44 |
1,1 Dicloroetilene |
0.1 |
1 |
45 |
Tricloroetilene |
1 |
10 |
46 |
Tetracloroetilene (PCE) |
0.5 |
20 |
|
Alifatici clorurati non cancerogeni (1) |
|
|
47 |
1,1-Dicloroetano |
0.5 |
30 |
48 |
1,2-Dicloroetilene |
0.3 |
15 |
49 |
1,1,1-Tricloroetano |
0.5 |
50 |
50 |
1,2-Dicloropropano |
0.3 |
5 |
51 |
1,1,2-Tricloroetano |
0.5 |
15 |
52 |
1,2,3-Tricloropropano |
1 |
10 |
53 |
1,1,2,2-Tetracloroetano |
0.5 |
10 |
|
Alifatici alogenati Cancerogeni (1) |
|
|
54 |
Tribromometano(bromoformio) |
0.5 |
10 |
55 |
1,2-Dibromoetano |
0.01 |
0.1 |
56 |
Dibromoclorometano |
0.5 |
10 |
57 |
Bromodiclorometano |
0.5 |
10 |
|
Nitrobenzeni |
|
|
58 |
Nitrobenzene |
0.5 |
30 |
59 |
1,2-Dinitrobenzene |
0.1 |
25 |
60 |
1,3-Dinitrobenzene |
0.1 |
25 |
61 |
Cloronitrobenzeni |
0.1 |
10 |
|
Clorobenzeni (1) |
|
|
62 |
Monoclorobenzene |
0.5 |
50 |
63 |
Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) |
1 |
50 |
64 |
Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - diclorobenzene) |
0.1 |
10 |
65 |
1,2,4 -triclorobenzene |
1 |
50 |
66 |
1,2,4,5-tetracloro-benzene |
1 |
25 |
67 |
Pentaclorobenzene |
0.1 |
50 |
68 |
Esaclorobenzene |
0.05 |
5 |
69 |
Fenoli non clorurati (1) |
|
|
70 |
Metilfenolo(o-, m-, p-) |
0.1 |
25 |
71 |
Fenolo |
1 |
60 |
|
Fenoli clorurati (1) |
|
|
72 |
2-clorofenolo |
0.5 |
25 |
73 |
2,4-diclorofenolo |
0.5 |
50 |
74 |
2,4,6 - triclorofenolo |
0.01 |
5 |
75 |
Pentaclorofenolo |
0.01 |
5 |
|
Ammine Aromatiche (1) |
|
|
76 |
Anilina |
0.05 |
5 |
77 |
o-Anisidina |
0.1 |
10 |
78 |
m,p-Anisidina |
0.1 |
10 |
79 |
Difenilamina |
0.1 |
10 |
80 |
p-Toluidina |
0.1 |
5 |
81 |
Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77) |
0.5 |
25 |
|
Fitofarmaci |
|
|
82 |
Alaclor |
0.01 |
1 |
83 |
Aldrin |
0.01 |
0.1 |
84 |
Atrazina |
0.01 |
1 |
85 |
α-esacloroesano |
0.01 |
0.1 |
86 |
β-esacloroesano |
0.01 |
0.5 |
87 |
γ-esacloroesano (Lindano) |
0.01 |
0.5 |
88 |
Clordano |
0.01 |
0.1 |
89 |
DDD, DDT, DDE |
0.01 |
0.1 |
90 |
Dieldrin |
0.01 |
0.1 |
91 |
Endrin |
0.01 |
2 |
|
Diossine e furani |
|
|
92 |
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.) |
1x10-5 |
1x10-4 |
93 |
PCB |
0.06 |
5 |
|
Idrocarburi |
|
|
94 |
Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 |
10 |
250 |
95 |
Idrocarburi pesanti C superiore a 12 |
50 |
750 |
|
Altre sostanze |
|
|
96 |
Amianto |
1000 (*) |
1000 (*) |
97 |
Esteri dell'acido ftalico (ognuno) |
10 |
60 |
|
|
|
|
(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.
(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.- Trasformata di Fourier)
Bonifica siti Inquinati |
Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee
N° ord |
SOSTANZE |
Valore limite (µ/l) |
METALLI |
||
1 |
Alluminio |
200 |
2 |
Antimonio |
5 |
3 |
Argento |
10 |
4 |
Arsenico |
10 |
5 |
Berillio |
4 |
6 |
Cadmio |
5 |
7 |
Cobalto |
50 |
8 |
Cromo totale |
50 |
9 |
Cromo (VI) |
5 |
10 |
Ferro |
200 |
11 |
Mercurio |
1 |
12 |
Nichel |
20 |
13 |
Piombo |
10 |
14 |
Rame |
1000 |
15 |
Selenio |
10 |
16 |
Manganese |
50 |
17 |
Tallio |
2 |
18 |
Zinco |
3000 |
INQUINANTI INORGANICI |
||
19 |
Boro |
1000 |
20 |
Cianuri liberi |
50 |
21 |
Fluoruri |
1500 |
22 |
Nitriti |
500 |
23 |
Solfati (mg/L) |
250 |
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI |
||
24 |
Benzene |
1 |
25 |
Etilbenzene |
50 |
26 |
Stirene |
25 |
27 |
Toluene |
15 |
28 |
para-Xilene |
10 |
POLICLICI AROMATICI |
||
29 |
Benzo(a) antracene |
0.1 |
30 |
Benzo (a) pirene |
0.01 |
31 |
Benzo (b) fluorantene |
0.1 |
32 |
Benzo (k,) fluorantene |
0.05 |
33 |
Benzo (g, h, i) perilene |
0.01 |
34 |
Crisene |
5 |
35 |
Dibenzo (a, h) antracene |
0.01 |
36 |
Indeno (1,2,3 - c, d) pirene |
0.1 |
37 |
Pirene |
50 |
38 |
Sommatoria (31, 32, 33, 36 ) |
0.1 |
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI |
||
39 |
Clorometano |
1.5 |
40 |
Triclorometano |
0.15 |
41 |
Cloruro di Vinile |
0.5 |
42 |
1,2-Dicloroetano |
3 |
43 |
1,1 Dicloroetilene |
0.05 |
44 |
Tricloroetilene |
1.5 |
45 |
Tetracloroetilene |
1.1 |
46 |
Esaclorobutadiene |
0.15 |
47 |
Sommatoria organoalogenati |
10 |
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI |
||
48 |
1,1 - Dicloroetano |
810 |
49 |
1,2-Dicloroetilene |
60 |
50 |
1,2-Dicloropropano |
0.15 |
51 |
1,1,2 - Tricloroetano |
0.2 |
52 |
1,2,3 - Tricloropropano |
0.001 |
53 |
1,1,2,2, - Tetracloroetano |
0.05 |
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI |
||
54 |
Tribromometano |
0.3 |
55 |
1,2-Dibromoetano |
0.001 |
56 |
Dibromoclorometano |
0.13 |
57 |
Bromodiclorometano |
0.17 |
|
NITROBENZENI |
|
58 |
Nitrobenzene |
3.5 |
59 |
1,2 - Dinitrobenzene |
15 |
60 |
1,3 - Dinitrobenzene |
3.7 |
61 |
Cloronitrobenzeni (ognuno) |
0.5 |
CLOROBENZENI |
||
62 |
Monoclorobenzene |
40 |
63 |
1,2 Diclorobenzene |
270 |
64 |
1,4 Diclorobenzene |
0.5 |
65 |
1,2,4 Triclorobenzene |
190 |
66 |
1,2,4,5 Tetraclorobenzene |
1.8 |
67 |
Pentaclorobenzene |
5 |
68 |
Esaclorobenzene |
0.01 |
FENOLI E CLOROFENOLI |
||
69 |
2-clorofenolo |
180 |
70 |
2,4 Diclorofenolo |
110 |
71 |
2,4,6 Triclorofenolo |
5 |
72 |
Pentaclorofenolo |
0.5 |
AMMINE AROMATICHE |
||
73 |
Anilina |
10 |
74 |
Difenilamina |
910 |
75 |
p-toluidina |
0.35 |
|
FITOFARMACI |
|
76 |
Alaclor |
0.1 |
77 |
Aldrin |
0.03 |
78 |
Atrazina |
0.3 |
79 |
alfa - esacloroesano |
0.1 |
80 |
beta - esacloroesano |
0.1 |
81 |
Gamma - esacloroesano (lindano) |
0.1 |
82 |
Clordano |
0.1 |
83 |
DDD, DDT, DDE |
0.1 |
84 |
Dieldrin |
0.03 |
85 |
Endrin |
0.1 |
86 |
Sommatoria fitofarmaci |
0.5 |
DIOSSINE E FURANI |
||
87 |
Sommatoria PCDD, PCDF (conversione TEF) |
4 x 10-6 |
|
ALTRE SOSTANZE |
|
88 |
PCB |
0.01 |
89 |
Acrilammide |
0.1 |
90 |
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) |
350 |
91 |
Acido para - ftalico |
37000 |
92 |
Amianto (fibre A > 10 mm) (*) |
da definire |
|
|
|
(*) Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con ARPA e Regioni.
Bonifica siti Inquinati |