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Bonifica siti Inquinati NORME REGIONE LAZIO L.R. 9 luglio 1998, n. 27 Disciplina regionale della gestione dei rifiuti |
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(....omissis....) Art. 17 Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.(1) 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006. 2. Le funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi e l'autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all'articolo 242, commi 3, 4 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006, l'approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché l'approvazione del progetto di bonifica di cui all'allegato 4 alla parte IV del citato decreto, sono delegate ai comuni, con esclusione di quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di più comuni, riservate alla Regione. 3. Alle conferenze di servizi di cui al comma 2 partecipano, oltre alle amministrazioni previste dall'articolo 242, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, anche la struttura regionale competente in materia di rifiuti, coadiuvata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA). 4. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, tali interventi sono effettuati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati scelti attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). (....omissis....) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTA: (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 5 dicembre 2006, n. 23. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti. 1. Chiunque abbia contaminato, anche accidentalmente, i suoli e le acque superficiali e sotterranee è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine:
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), la Regione o il comune, secondo le rispettive competenze indicate all'articolo 4, comma 1, lettera e), e all'articolo 6, comma 1, lettera c), convocano una conferenza di servizi. Alla conferenza convocata dalla Regione partecipano, tra gli altri, i responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, i membri del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla L.R. n. 74 del 1991, specializzati nella materia trattata i quali esprimono, in tale sede, collegialmente, il loro parere. Alla conferenza convocata dal comune partecipano, tra gli altri, i competenti organi regionali coadiuvati dai membri del comitato tecnico-scientifico di cui alla L.R. n. 74 del 1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il loro parere in tale sede. 3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alla valutazione del progetto ed alla trasmissione delle proprie conclusioni alla Regione o al comune, che, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approvano il progetto ed autorizzano la realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza da esso previsti. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili, attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi adeguati, i limiti di accettabilità richiesti, può contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo, nonché all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali. 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del D.Lgs. n. 22 del 1997, l'autorizzazione di cui al comma 3 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 6. Il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 7. Qualora i responsabili della contaminazione non provvedano, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza sono realizzati d'ufficio, dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all'onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.». |
Legge Regionale 5 dic 2006 n. 23 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche. (S.o. n.10 al BURL n. 34 del 9 dic 2006) - Vigente dal 10 dicembre 2006 L'art. 5 dispone la "sostituzione art. 17 della LR 27/1998":stabilisce che nei procedimenti di bonifica si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 e Delega ai Comuni le competenze istruttorie in materia di bonifica di siti contaminati. |
BIBLIOGRAFIA APPROFONDIMENTI |
Dal Sito Regionale: Testo completo della LR n. 27/1998 Rifiuti e Bonifiche (pdf ) con aggiornamenti |
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