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Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU n.68 del 23-3-2015 ) Entrata in vigore: 07/04/2015
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IL DM Ambiente 12 febbraio 2015 n. 31 fornisce finalmente il Regolamento a cui si riferiva il comma 13 bis l'art. 242 introdotto con la Legge n. 116/2014 (di conversione del DL n. 91/2014) che aveva generato dubbi interpretativi. La il comma 13 bis recita: "Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4" Riguardando l'art. 252 i Siti di Interesse Nazionale (SIN) il legislatore con la L. n. 116/2014 ha inteso fornire strumenti semplificati per i procedimenti dei PV che si trovano all'interno dei perimetri dei SIN che che in precedenza dovevano seguire le stesse procedure delle bonifiche dei grandi siti gestiti dal Ministero. Le nuove procedure semplificate si applicano a tutti i PV anche al di fuori dei SIN. I nuovi criteri semplificati introducono importanti novità che finalmente chiariscono o colmano alcune importanti lacune della norma che creavano non poche difficoltà nei procedimenti amministrativi di approvazione/autorizzazione dei progetti di bonifica dei PV, casi che rappresentano numero predominante di siti in bonifica. ECCO ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITA'
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