Supplemento ordinario n. 96 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 14 agosto 2008 - Parte I e Parte II
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 2008, n. 451.
Bonifica di siti contaminati. Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti
amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V e dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.
PARTE I
ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI
ALLEGATO A
Bonifica di siti contaminati
Linee Guida
Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV - Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”
L’entrata in vigore del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 – nuove norme in materia ambientale – ed in particolare le innovazioni introdotte dalla parte IV titolo V del decreto, ha comportato per la bonifica dei siti inquinati il passaggio al nuovo sistema di procedure operative ed amministrative stabilite dagli articoli 242 e seguenti dello stesso titolo V.
Con le modifiche alla L.R. 27/98, apportate con la L.R. 23/06, è stata disposta la delega ai Comuni del Lazio di specifiche funzioni concernenti l’approvazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati.
La suddetta disposizione legislativa, ha consentito di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio.
Si avverte, comunque, l’esigenza di sviluppare ulteriormente il percorso avviato con la predetta legge regionale, stabilendo con le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, un’ azione regolamentata, concertata e condivisa.
Il presente documento fornisce linee guida ai soggetti interessati ed indirizzi alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.Lgs 152/06 assicurando alle stesse, nel contempo in modo univoco, l’indispensabile sostegno tecnico dell’ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA.
Tali forme di sostegno, che in prospettiva potranno entrare a far parte in modo organico nell’aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, sono peraltro già previste dalla normativa vigente nel quadro delle competenze delle Province in materia di controlli, nelle forme specificate nell’articolo 197 c. 2 del D.lgs 152/06, nonché nell’art. 248 c. 1 e 2 del medesimo decreto.
Gli indirizzi sono inoltre volti ad assicurare a livello regionale la presenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nelle conferenze dei servizi convocate ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.lgs 152/06, così come previsto dall’art. 5, comma 3, della citata legge regionale n. 23/06.
Considerata l’articolazione e la complessità delle attività connesse alla approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica ed all’applicazione delle disposizioni transitorie, saranno delineate nel documento di indirizzo e coordinamento, le azioni di intervento dei diversi soggetti in relazione alle diverse fasi concettuali e temporali di realizzazione dei progetti di bonifica.
L’aspetto metodologico rilevante in questo contesto è dato dall’articolazione del “percorso tecnico e amministrativo”, che strutturato nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, consente di individuare le attività delegate ai Comuni, nella qualità di Autorità procedenti, e quelle delle Province, nella qualità di Autorità di controllo, che saranno integrate dall’ ARPA con sopralluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi).
La norma transitoria recata dall’art. 265 comma 4 D.Lgs. 152/06 ha dato facoltà ai soggetti interessati di presentare all’Autorità competente una adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica precedentemente autorizzati. Con le modifiche alla L.R. 27/98 apportate dalla L.R. 23/06 detta norma non è stata ulteriormente regolamentata; si deve anche rilevare che l’ articolo 10 comma 5, del D.M. 471/99, segnatamente l’allegato 4, aveva previsto che gli obiettivi di bonifica fossero definiti nell’ambito del progetto preliminare approvato dall’autorità competente.
Si deve pertanto dedurre che l’applicazione della norma transitoria dell’articolo 265 comma 4, in accoglimento di istanze presentate entro i termini di scadenza previsti, è circoscritta esclusivamente in presenza di progetti preliminari approvati ai sensi del D.M. 471/99, effettuando conseguentemente l’istruttoria tecnica del documento presentato, disponendo le varianti al progetto preliminare e/o definitivo già approvato.
Tutti i restanti procedimenti notificati in regime di D.lgs 22/97 proseguono sulla base delle nuove procedure stabilite dalla Parte IV- Titolo V del D.lgs 152/06 e segnatamente nei casi in cui:
· non è stato approvato il Piano della caratterizzazione;
· è stato approvato il Piano della caratterizzazione dei siti di ridotte dimensioni riconducibili nelle fattispecie prevista dall’articolo 249.
Si ritiene utile, inoltre, fornire ulteriori indirizzi alle Amministrazioni interessate per adeguare i procedimenti amministrativi di autorizzazione ai sensi delle norme in argomento stabilendo che:
a) Tutti i siti notificati in regime di 471/99, relativamente ai quali non è stato approvato alcun documento progettuale in sede di Conferenza dei Servizi, seguono l’iter procedurale del D.Lgs 152/06; in particolare, per le “aree contaminate di ridotte dimensioni” di cui all’Allegato 4 del D.Lgs. 152/06, si applicano le procedure semplificate di intervento di cui al citato allegato, così come previsto all’art. 249 del medesimo decreto. I relativi documenti progettuali devono essere conformi ai dettati del medesimo decreto legislativo;
b) I Piani di Caratterizzazione di siti di ridotte dimensioni approvati in sede di Conferenza di Servizi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 restano validi. La caratterizzazione del sito dovrà tuttavia essere integrata per la determinazione dei parametri di input dell’analisi di rischio, ove necessaria, in base a quanto disposto dall’Allegato 4 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto d). L’eventuale caratterizzazione integrativa non sarà sottoposta ad approvazione. Verrà approvato, in Conferenza dei Servizi, un unico progetto di bonifica predisposto in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06;
c) I Piani di Caratterizzazione di siti non riconducibili alla fattispecie di cui sopra, approvati in sede di Conferenza di Servizi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 restano validi ma vanno integrati, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto d), al fine di uniformare i contenuti dei Piani ai nuovi disposti di cui all’Allegato 2 al D.Lgs. 152/2006 e renderli, quindi, funzionali alla successiva fase di analisi di rischio. Il Comune, ricevuta la documentazione, procede all’approvazione della stessa in Conferenza dei Servizi e, quindi, secondo quanto disposto all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
d) Con riferimento ai Piani di Caratterizzazione approvati di cui ai precedenti punti b) e c), nel caso in cui le indagini eseguite abbiano permesso di rilevare l’assenza di contaminazione, il documento contenente i risultati della caratterizzazione è esaminato in una apposita Conferenza dei Servizi. Con l’approvazione di tale elaborato, la Conferenza dei Servizi dichiara concluso positivamente il procedimento, ferme restando le attività di controllo da parte degli organi competenti.
Le attività da sviluppare riguardano, in particolare, la messa a punto del sistema dei controlli che attraverso la realizzazione di sopraluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi) completi l’istruttoria tecnico amministrativa e consenta la validazione dei risultati nelle varie fasi della bonifica di un sito (caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica vera e propria), fino alla certificazione, ovvero al controllo delle autocertificazioni prodotte dai soggetti responsabili.
Lo scopo è quindi quello di individuare con certezza il percorso operativo che conduce alla certificazione di avvenuta bonifica di un sito e a ritroso la raccolta e la verifica delle diverse azioni che compongono il procedimento.
La complessità e l’articolazione delle attività, che possono essere oggetto di un programma organico di conduzione dei procedimenti di bonifica, richiedono necessariamente la definizione chiara delle attività e delle modalità di corretta integrazione tra l’azione amministrativa e tecnica dei diversi soggetti al fine di pianificare le prestazioni e conseguentemente di disporre di risorse adeguate in relazione al numero e alla complessità delle attività richieste.
In particolare, con riferimento a quanto previsto alla parte IV del titolo V del D.lgs. 152/06, si possono individuare nelle seguenti fasi del processo di bonifica l’esigenza di condurre gli “accertamenti tecnici” contestuali all’iter tecnico amministrativo, finalizzati al controllo e certificazione di avvenuta bonifica:
· Verifiche in fase di caratterizzazione – finalizzate a riconoscere la corretta dimensione dei fenomeni di contaminazione;
· Verifiche e controllo dell’efficacia delle misure di prevenzione e messa in sicurezza d’emergenza adottate;
· Verifiche durante le operazioni di bonifica, messa in sicurezza- finalizzate al controllo dell’efficacia delle diverse fasi del processo;
· Verifiche durante le operazioni di collaudo in relazione al progetto approvato – finalizzate alla integrazione del “quadro tecnico” di riferimento e quindi alla predisposizione della relazione tecnica di supporto (art. 248 comma 2).
La partecipazione e l’apporto dell’ ARPA all’azione dei Comuni, delle Province e della Regione nel quadro dei procedimenti di bonifica si esplicita complessivamente attraverso:
Verifiche, attraverso sopraluoghi, circa la conduzione e lo sviluppo delle azioni conseguenti ad atti autorizzativi;
Verifica, attraverso l’effettuazione di campionamenti e analisi (con quantificazione numerica e scelta dei controcampioni da validare di concerto con la Provincia), a supporto delle fasi di messa in sicurezza d’emergenza/urgenza, autocertificazione, caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica, ecc.
Per rendere più esplicita la definizione delle attività prestate dall’ ARPA a supporto delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e della Regione si evidenziano nel seguito le fasi di svolgimento delle citate verifiche ed accertamenti tecnici, nel corso dei procedimenti disciplinati dal D.lgs 152/06 e dagli allegati al Titolo V “Bonifica di siti contaminati”;
Al verificarsi dell’evento di cui al comma 1 dell’art. 242, il responsabile dell’inquinamento effettua la comunicazione di cui all’art. 304, comma 2 alla Provincia, al Comune, all’ ARPA competente per territorio alla Regione e al Prefetto. La comunicazione sarà effettuata secondo lo schema riportato nell’allegato A1.
A seguito dell’attuazione delle misure di prevenzione e delle indagini preliminari nell’area interessata dall’evento, il responsabile dell’inquinamento provvede ad inviare agli stessi enti:
a) l’autocertificazione redatta secondo lo schema riportato nell’allegato A2, al completamento delle indagini preliminari, qualora non ci sia stato superamento delle CSC,
b) l’immediata comunicazione, redatta secondo lo schema nell’allegato A1bis, qualora sia stato accertato il superamento delle CSC, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza adottate o che si intendono adottare; specificando inoltre le eventuali caratteristiche di ridotte dimensioni del sito per l’applicazione delle procedure semplificate di intervento (art .249 ed Allegato 4 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06). Qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza riportino i valori al di sotto delle CSC la comunicazione riguardante siti di ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata, (caso 1), sarà aggiornata entro 30 giorni da una Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati e da una autocertificazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato A2bis.
c) il piano della caratterizzazione entro 30 giorni dall’accertamento della contaminazione. La documentazione dovrà essere accompagnata dalla scheda anagrafica di cui all’allegato A3 ed alla scheda informativa di cui all’allegato A3bis compilata nella sezione A e sezione B parte I.
N.B. Qualora il responsabile dell’inquinamento metta a disposizione dell’ARPA i necessari apprestamenti tecnici per l’esecuzione delle verifiche e controlli occorrenti, potrà darne comunicazione entro 15 gg dalla presentazione dell’autocertificazione.
Le pubbliche Amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali accertino superamenti delle CSC ne danno comunicazione al Comune , alla Provincia , alla Regione e all’ ARPA in base allo schema riportato nell’allegato A1ter.
La Provincia effettuate le attività di accertamento volte all’individuazione del responsabile della contaminazione, adotta i provvedimenti di diffida e ne dà comunicazione alla Regione, Comune ed ARPA.
Possono, altresì, effettuare la comunicazione, mediante compilazione del modello di cui all’allegato A1, i proprietari o gestori di siti non responsabili del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC.
Il responsabile dell’inquinamento trasmette, entro i termini previsti dai commi 4, 6 e 7 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, a tutti gli enti interessati, la documentazione tecnico-progettuale relativa all’analisi di rischio sito specifica, al piano di monitoraggio ed agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente se richiesti.
La documentazione tecnica relativa all’analisi di rischio sito specifica dovrà essere accompagnata dalle risultanze del piano di caratterizzazione, dalla scheda anagrafica aggiornata, nonchè dalla scheda informativa di cui all’allegato A3bis compilata nelle sezioni A , B e C.
La documentazione tecnico progettuale degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e dell’analisi di rischio sito specifica dovrà essere accompagnata dalla scheda aggiornata e dalla scheda informativa di cui all’allegato A3bis compilata in tutte le sezioni.
Il Comune, acquisito il piano della caratterizzazione, o i risultati dell’analisi di rischio sito specifica, o il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, convoca la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..
La Provincia e l’ ARPA riportano i risultati dell’ istruttorie svolte.
L’ARPA coadiuva, altresì, la Struttura Regionale competente in materia di Rifiuti ai fini del rilascio del parere conclusivo per l’approvazione della caratterizzazione del sito e del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
Le approvazioni e le autorizzazioni relative alle attività di cui al punto 5.4 o del piano di monitoraggio, sono disposti dal Comune attraverso determinazione dirigenziale.
Per l’approvazione del Piano di monitoraggio, Il Comune, acquisito il parere della Provincia coadiuvata dall’ ARPA, emette i provvedimenti di competenza.
La certificazione relativa al completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente emessa dalla Provincia, viene trasmessa al Comune, alla Regione e all’ ARPA competente per territorio.
I base all’art. 197 del DLgs.152/06, in attuazione dell’art. 19 del D.Lgs.267/00, le attività di controllo in materia bonifiche di siti inquinati vengono svolte dalla Provincia.
Il supporto tecnico e la collaborazione dell’ ARPA, prevista dagli articoli 242 c2, 248 c.1 e 2, viene regolata ai sensi del c.2 dell’art. 197, attraverso la sottoscrizione di una convenzione il cui schema è riportato nell’allegato B.
Ai fini della attivazione dell’anagrafe dei siti da bonificare, le Province sono tenute a trasmettere, entro il 30 giugno 2008 alla Regione e all’ ARPA competente per territorio, l’elenco aggiornato dei siti da bonificare presenti nel proprio territorio completo delle informazioni relative al sito secondo lo schema di cui all’allegato A3.
Ai fini dell’aggiornamento della suddetta anagrafe l’ ARPA acquisisce le schede, verifica le informazioni contenute nelle stesse e le trasmette al competente ufficio regionale con cadenza semestrale.
Le attività di controllo, collaudo e certificazione di avvenuta bonifica poste in capo alla Provincia, svolte nei modi previsti dalla normativa, sono da effettuarsi , in base all’art.2 c.3 del D.Lgs. 152/06, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sono pertanto posti a carico del responsabile della contaminazione gli oneri aggiuntivi derivati alla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività conseguenti alla contaminazione.
Tali oneri sono stabiliti in via forfetaria e calcolati in base alle tabelle sotto riportate. Ad essi vanno aggiunti il costi delle specifiche attività analitiche di controllo svolte nel corso del procedimento calcolate in base al tariffario dell’ ARPA vigente.
Superficie sito |
Controlli per autocertificazioni |
Attività di caratterizzazione e analisi di rischio |
Attività in fase di bonifica e/o messa in sicurezza |
verifiche finali per certificazioni di avvenuta bonifica |
Sino a 1000 mq |
300 |
500 |
500 |
300 |
Da 1000 mq a 2000 mq |
500 |
800 |
800 |
500 |
Maggiorazione (1) |
200 |
250 |
250 |
200 |
(1) applicabile in maniera incrementale per ogni ulteriore porzione di 2000 mq o frazione di 2000 mq
oltre la prima.